Art. 9.
(Albo dei consulenti tecnici).

      1. Presso la Direzione generale è istituito l'albo dei consulenti tecnici, di seguito denominato «albo».
      2. I soggetti, privati o pubblici, che intendono essere iscritti all'albo, devono inoltrare apposita domanda al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Direttore generale».
      3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere l'indicazione della categoria e delle specialità e ad essa devono essere allegati i curricula vitae, nonché il certificato di iscrizione all'ordine o all'albo professionale o l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero a omologhe istituzioni europee, oltre ai titoli o ai documenti necessari a dimostrare la capacità tecnica e le esperienze professionali svolte.
      4. I soggetti interessati devono specificare la propria disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei Paesi destinatari. Essi devono tempestivamente informare la Direzione generale qualora intendano cancellare il proprio nominativo dall'albo.
      5. La Direzione generale si riserva il diritto di cancellare dall'albo i nominativi dei soggetti pubblici o privati che abbiano ottemperato ai propri impegni in modo non conforme alle finalità e ai princìpi della presente legge.